Tutto ciò in previsione, a partire dal 2015, di un ulteriore innalzamento di non meno di tre mesi dei tempi di attesa una volta maturati i requisiti prescritti e così via ogni tre anni sotto l’assurdo concetto della maggior “aspettativa di vita”.
Ma vediamo, in base ai tre tipi di pensione maturata, quali effetti hanno le modifiche apportate dalla manovra economica.
PENSIONE DI VECCHIAIA
I requisiti indispensabili per ottenere questo tipo di pensione sono:
DONNE = Età anagrafica anni 60 e contributi minimi anni 20;
UOMINI = Età anagrafica anni 65 e contributi minimi anni 20.
L’introduzione delle “finestre mobili” costringe i suddetti lavoratori a continuare a prestare la loro opera per assicurarsi un reddito, fino a:
DONNE = Età anagrafica anni 61 e contributi minimi anni 21;
UOMINI = Età anagrafica anni 66 e contributi minimi anni 21.
E per i dipendenti statali:
Dal 2011
DONNE = Età anagrafica anni 62 e contributi minimi anni 21;
UOMINI = Età anagrafica anni 66 e contributi minimi anni 21.
Dal 2012
DONNE = Età anagrafica anni 66 e contributi minimi anni 21;
UOMINI = Età anagrafica anni 66 e contributi minimi anni 21.
PENSIONE CON 40 ANNI DI CONTRIBUTI
Indipendentemente dall’età anagrafica i requisiti indispensabili per questo tipo di pensione sono:
DONNE e UOMINI minimo 40 anni di contributi
L’introduzione delle “finestre mobili” costringe i suddetti lavoratori a continuare a prestare la loro opera per assicurarsi un reddito, fino al compimento dei 41 anni di contribuzione con l’aggravante che il periodo oltre il 40° anno di contribuzione non viene calcolato ai fini pensionistici.
PENSIONE DI ANZIANITA’
La beffa delle quote
E’ quel tipo di pensione che si matura attraverso il combinato dei due requisiti: dell’età anagrafica e degli anni di contribuzione (questi con un minimo di 35 anni) fino a stabilire le cosiddette “quote”.
E’ il tipo di pensione dove l’introduzione delle modifiche appare più penalizzante in quanto la possibilità di percepire l’assegno pensionistico è legata a fattori che variano da individuo a individuo fino a giungere in alcuni casi, al paradosso.
Basterà riportare un esempio limite che, tuttavia, appare emblematico.
Un lavoratore dipendente compie i 61 anni nel Gennaio 2011 e matura il requisito contributivo minimo prescritto di 35 anni nel mese di dicembre dello stesso anno.
Secondo le nuove finestre di uscita, avendo raggiunto con entrambi i requisiti (età anagrafica e contributi) la QUOTA 96 nel mese di dicembre 2011, potrà percepire il primo rateo di pensione dal mese di Gennaio 2013. Ma questa quota è da considerarsi solo teorica poiché la necessità di assicurarsi un reddito lo costringe a lavorare fino al mese di Dicembre 2012. Questo lavoratore, al momento di riscuotere la pensione, avrà così raggiunto la
QUOTA 99 ossia 63 anni di età e 36 anni di contributi !
E per ora ci fermiamo qui !
La Segreteria SLC – CGIL di Brescia
Nessun commento:
Posta un commento
Tutti i commenti saranno pubblicati purché privi di volgarità, offese, denigrazioni o attacchi personali.
I commenti che non rispettano queste regole elementari di buona educazione verranno cancellati.